È possibile adottare un maggiorenne. La procedura è diversa rispetto a quella dell’adozione del minore. La richiesta si presenta con un domanda in carta semplice, diretta al presidente del tribunale del luogo di residenza dell’adottante.
L'adottato acquista:
L’adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell’adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell’adottante e verso quelli dell’adottato. Possono chiedere di adottare un maggiorenne le persone (coniugate o meno) che
In casi eccezionali il tribunale può autorizzare l'adozione, se l'adottante ha raggiunto almeno i 30 anni d'età, fermo restando la differenza d'età di almeno 18 anni rispetto al soggetto che si intende adottare. E’ richiesto il consenso:
Se l'assenso dei genitori dell'adottando o quello dei coniugi dell'adottante o dell'adottato è negato, il tribunale, su istanza dell'adottante, può ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione; allo stesso modo il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo. Non è necessaria l’assistenza di un legale.
Normativa di riferimento: art. 291 e seguenti codice civile come modificati dalla legge 4 maggio 1983 n. 184
Dove:
La richiesta di adozione di un maggiorenne si presenta al presidente del tribunale del luogo di residenza dell’adottante.
Fonte: Ministero della Giustizia