Sapere come posso interrompere la gravidanza...

Interruzione volontaria di gravidanza per una minore

Cos’ è E’ la procedura attraverso la quale una minore d’età può richiedere l’autorizzazione per l’interruzione di gravidanza nei primi 90 giorni (dodici settimane), poiché negato l’assenso dei genitori o del tutore.
In caso di consenso negato, di parere difforme o quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione degli stessi, la minore può essere autorizzata dal Giudice Tutelare a decidere sull’interruzione di gravidanza. In tal caso, la minore deve rivolgersi ad un consultorio pubblico, o ad una struttura socio-sanitaria abilitata dalla regione, o ad un medico di base in modo tale da espletare gli accertamenti di legge e predisporre, entro 7 giorni dalla richiesta, una relazione corredata dal proprio parere al Giudice Tutelare, il quale entro 5 giorni, sentita la minore e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la stessa a decidere l’interruzione di gravidanza. E’ competente il Giudice Tutelare del luogo nel quale opera il consultorio, la struttura sanitaria o il medico di base cui la minore ha scelto di rivolgersi.
Il Giudice Tutelare è chiamato ad intervenire nel procedimento per l’interruzione di gravidanza anche quando la gestante sia interdetta per infermità di mente; in tale caso, l’autorizzazione del Giudice Tutelare è necessaria non solo per l’intervento abortivo nei primi 90 giorni, ma anche per quello da praticarsi dopo tale termine, in caso di grave pericolo per la vita o la salute della donna. La richiesta può essere presentata sia dalla donna che dal tutore ovvero dal marito non tutore, purché non legalmente separato.
Il provvedimento del Giudice Tutelare non è soggetto a reclamo
Chi può richiederlo Nel caso di minorenne, è lei stessa che può formulare l’istanza chiedendo opportuno supporto ad un consultorio o al medico di base che provvederà a redigere la richiesta formale. Nel caso di persona interdetta, può essere presentata, oltre che dalla donna personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, purché non legalmente separato
Dove si richiede Cancelleria Centrale e Volontaria Giurisdizione
Cosa occorre Il Giudice Tutelare, nel caso di minore, interviene su richiesta del consultorio, della struttura socio-sanitaria o del medico di fiducia cui si è rivolta la minore. Nel caso di interdetta, su istanza della tutelata e/o del tutore. E’ necessario, ove mancante il consenso di entrambi i genitori, quello del Giudice Tutelare ma anche la relazione dei servizi i sociali di competenza ed il reperto ecografico
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