Rinuncia all’eredità
Cos’ è | E’ la facoltà che viene riservata all’erede per manifestare espressamente la volontà di non accettare l’eredità, rendendo una dichiarazione al notaio o al cancelliere del Tribunale competente (cioè il Tribunale dell’ultimo domicilio del defunto), entro 6 mesi dalla morte, se si è nel possesso dei beni, o entro 10 anni se non si è nel possesso dei beni. Tale dichiarazione non ha effetto se non è osservata la forma prescritta. La rinuncia presuppone la morte della persona della cui eredità si tratta, cioè l’apertura della successione. Tale scelta viene effettuata generalmente dall’erede quando l’eredità è gravata da debiti per non dovervi rispondere e in tal caso dovrà essere effettuata anche da tutti i discendenti del rinunciante. Può essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l’eredità sia attiva. La rinuncia non può essere parziale, né condizionata, né a termine |
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Chi può richiederlo | Gli eredi; in caso di persone minorenni, interdette, inabilitate o di persone giuridiche, da chi li rappresenta |
Dove si richiede | Cancelleria Centrale e Volontaria Giurisdizione |
Cosa occorre |
I rinuncianti si devono presentare personalmente, se maggiorenni; nel caso di minorenni, si devono presentare entrambi i genitori in loro rappresentanza. Se richiesto per minore/interdetto/inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, è necessaria una copia conforme dell’autorizzazione del Giudice Tutelare |
Costi | Due marche da bollo del valore di € 16 ciascuna, una marca per diritti di cancelleria del valore di € 11,06 oltre al’imposta di registro di € 200 da corrispondere all’Agenzia dell’Entrate tramite modello F23 |
Modulistica |